STATUTO SOCIALE
(Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 dicembre 2017 e registrato presso L’Ufficio di Biella dell’Agenzia delle Entrate il 20/12/2017)
COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE – BANDIERA
ART. 1
L’Associazione priva di personalità giuridica “Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca”, siglabile in “A.P.D. Pietro Micca”, fu costituita nell’anno 1899 in Biella.
La denominazione originaria “Società Ginnastica Pietro Micca” venne modificata in ”Società sportiva Pietro Micca” a mezzo delibera dell’Assemblea Generala dei Soci in data 7 luglio 1945.
ART.2
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità e di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
L’Associazione ha per scopi:
a) diffondere, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, la pratica sportiva, agonistica, ludica e formativa in genere compreso lo svolgimento dell’attività didattica;
b) promuovere le attività sportive in genere, le attività culturali, ricreative e quelle tendenti a far conoscere e valorizzare il Biellese.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle rese direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, quali:
1) gestire licenze di esercizio ed assumere rappresentanza di enti turistici e culturali, compiere operazioni immobiliari e commerciali, gestire rifugi alpini ed impianti sportivi, in osservanza alle leggi vigenti, al fine del raggiungimento degli scopi di cui alle precedenti lettere a) e b);
2) editare la rivista sociale “Montanina”.
ART.3
L’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca ha sede in Biella, via Monte Mucrone, 3.
ART. 4
La Bandiera dell’Associazione porta i colori nazionali ed il motto riproducente la denominazione sociale, nel quale deve figurare in ogni caso il nome “Pietro Micca”. La bandiera sarà custodita presso la sede sociale e potrà essere portata in pubblico su autorizzazione del Consiglio Direttivo della Associazione o, in casi di emergenza, da un componete del Consiglio di Presidenza e dovrà essere accompagnata da almeno tre soci.
Il colore sociale dell’Associazione è l’arancione.
ART.5
Fermo restando il rispetto di una linea di condotta unitaria, l’Associazione è articolata in una serie di Sezioni, di cui allo specifico paragrafo.
Le sezioni affiliate a federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., accettando esplicitamente ed applicando Statuti e Regolamenti organici di queste, si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico nei confronti delle stesse, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali.
ART. 5 bis
La Sezione Corale, istituita in data 30 gennaio 1969 con al centro della sua attività lo studio, la ricerca e la diffusione del canto popolare, opera da sempre quale “Coro Monte Mucrone”. All’originaria denominazione sono state aggiunte le parole “Provincia di Biella” in forza di delibera n.° 607 del 16 dicembre 1997 di rilascio da parte dell’Ente Provinciale.
TITOLO II
ART.6
Sono soci tutti coloro, persone fisiche od Enti pubblici e privati, che vengono ammessi a far parte dell’Associazione, nei modi previsti dallo Statuto e che dichiarano di accettare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni sociali.
ART. 7
I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
Soci d’Onore;
Soci Benemeriti;
Soci Vitalizi;
Soci Ordinari;
Soci Atleti;
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiorenne il diritto di elettorato attivo e passivo e cioè il diritto al voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per l’elezione degli organi direttivi dell’Associazione stessa.
ART. 8 – SOCIO D’ONORE
IL Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di “Socio d’Onore” agli Enti ed alle persone fisiche che, pur non facendo parte della Associazione, si siano particolarmente distinti nel campo della vita pubblica, culturale e sportiva o che abbiano acquistato particolari meriti nei confronti della Associazione.
ART. 9 – SOCI BENEMERITI – VITALIZI – ORDINARI – ATLETI– AGGREGATI
Il Consiglio Direttivo può riconoscere la qualifica
di “Socio Benemerito” al socio che, per le sue speciali benemerenze acquisite in una lunga attività a vantaggio della Associazione, sia ritenuto meritevole di tale nomina.
di “Socio Vitalizio” a chi ha ben meritato a favore dell’Associazione in particolari occasioni.
Il “Socio Atleta” è colui che, minorenne o maggiorenne, svolge l’attività nell’ambito delle sezioni sportive. Il socio Atleta può godere di particolare assistenza da parte dell’Associazione a supporto dell’attività sportiva. Se in possesso di tessera federale, è vincolato all’Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla federazione di appartenenza. Se maggiorenne ha diritto al voto.
ART.10 – AMMISSIONE SOCI
Per diventare socio occorre presentare domanda scritta – su apposito modulo – controfirmato dal socio maggiorenne. La richiesta verrà verbalizzata nel primo Consiglio Direttivo utile.
La richiesta potrà essere respinta dal Consiglio Direttivo e non è tenuto a comunicare all’interessato i motivi della non avvenuta accettazione.
L’impegno del Socio, nei confronti dell’Associazione, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno con il versamento della quota sociale.
ART.11 – DIMISSIONI
Il socio che intende lasciare l’Associazione ha il dovere di comunicare le dimissioni per iscritto entro il 30 settembre dell’anno in corso, con effetto dall’anno successivo
Il socio che non versa per due anni consecutivi la quota sociale si intende dimissionario anche senza comunicazione scritta.
ART.12 – SANZIONI DISCIPLIARI
Qualora il Socio per il suo comportamento danneggi, materialmente o moralmente, l’Associazione può essere – dal Consiglio Direttivo – richiamato o escluso dall’Associazione con provvedimento motivato, ratificato dall’Assemblea dei soci da convocarsi entro 30 giorni dalla delibera del provvedimento del Consiglio Direttivo. Contro tali provvedimenti, il Socio potrà ricorrere al Consiglio dei Probiviri entro 30 giorni dalla avvenuta notifica del provvedimento. L’esclusione ha effetto immediato; qualora il socio ricorra al Collegio dei Probiviri l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
ART. 13 – QUOTE SOCIALI
L’entità delle quote sociali viene determinata dall’assemblea annuale ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Ogni socio deve versare la quota che gli compete, sono esenti dal pagamento della quota soltanto i Soci d’Onore ed i Soci Benemeriti.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla quota sociale; è comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo comune di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo comune di dotazione. Il versamento al fondo di dotazione a titolo di quota sociale o contributiva noncrea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale,
Il suddetto versamento non è mai rivalutabile per nessun motivo.
TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 14
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea Generale dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Consiglio di Presidenza
- Gli Ispettori del Patrimonio
- I Revisori dei Conti
II Collegio dei Probiviri
ASSEMBLEA
ART 15
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, regolarmente assunte, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.
Essa può essere ordinaria o straordinaria.
Art 16
L’Assemblea ordinaria annuale é convocata dal Consiglio Direttivo, mediante avviso affisso all’albo 30 giorni prima dell’adunanza, oppure a mezzo comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima della data fissata.
Con la data di convocazione sarà reso noto l’ordine del giorno dei lavori predisposti dal Consiglio Direttivo.
Possono essere incluse nell’ordine del giorno proposte sottoscritte da almeno dieci soci, purché presentate almeno cinque giorni prima della effettuazione della Assemblea.
Della convocazione dovrà essere trasmessa notizia alla stampa cittadina per eventuale pubblicazione.
L’Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio.
ART. 17
L’Assemblea straordinaria è convocatacon le modalità di cui all’Art 16 dal Consiglio Direttivo, ogni volta che lo riterrà opportuno, ovvero anche su richiesta scritta e motivata firmata da almeno un decimo dei soci.
In tal caso il Consiglio Direttivo si terrà impegnato a fissare la convocazione entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
Art 18
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, designa, anche fra i non soci il suo Presidente di assemblea, il Segretario per la compilazione del verbale e due o più scrutatori per le operazioni di voto; essa rimarrà valida:
– in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci;
– in seconda convocazione, con intervallo di almeno un’ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
Art. 19
Possono partecipare all’Assemblea ordinaria o straordinaria, con voto deliberativo, tutti i soci in regola con la quota sociale.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
ART. 20
L’Assemblea ordinaria delibera sui bilanci sociali e sulle relazioni morali e finanziarie del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti; sui problemi che investono la vita e lo sviluppo dell’associazione, nonché sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
E’ compito dell’Assemblea procedere:
a) all’elezione dei quattro-quinti dei membri del Consiglio di Presidenza dell’Associazione nelle persone del Presidente, dei due Vice-Presidenti e del Segretario;
b) all’elezione del Consiglio Direttivo;
c) alla nomina dei Presidenti Onorari.
L’Assemblea non potrà discutere e votare alcuna proposta che non sia iscritta all’ordine del giorno.
Prende le sue decisioni a maggioranza palese dei voti, salvo quelle riguardanti l’elezione del Presidente, quella dei Vice-Presidenti, quella del Segretario e quella del Consiglio Direttivo, che avverranno a maggioranza con scrutinio segreto secondo le modalità fissate dal regolamento Organico.
ART. 21
All’Assemblea straordinaria sono riservate le seguenti deliberazioni:
- modifiche dello statuto; le deliberazioni sono prese a maggioranza di due terzi dei soci votanti in proprio o per delega;
- scioglimento dell’Associazione e nomine e poteri del liquidatore o dei liquidatori; in caso di delibera relativa lo scioglimento dell’Assemblea la maggioranza sia per la costituzione che per la deliberazione deve essere dei ¾ degli associati, ex art. 21 del codice civile.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 22
Il Consiglio direttivo è composto:
a) dal Consiglio di Presidenza di cui all’art. 20 della presente Carta Statutaria;
b) da un numero di Consiglieri in rappresentanza delle Sezioni operanti alla data della delibera consiliare di convocazione della Assemblea elettiva così determinato:
bA) 1 (uno) rappresentante per ciascuna delle Sezioni che alla data della delibera consiliare di convocazione dell’Assemblea elettiva annovera un numero di soci sezionali non superiore a 100 (cento);
bB) 2 (due) rappresentanti per ciascuna delle Sezioni che alla data della delibera consiliare di convocazione della Assemblea elettiva annovera un numero di soci sezionali superiore a 100 (cento);
c) da un rappresentante degli Atleti tesserati nelle sezioni, a condizione che abbia superato la maggiore età e sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Il Presidente dell’Associazione, con cadenza annuale, convoca e presiede le riunioni degli Atleti tesserati per l’Associazione a FSN, EPS e DSA, ai fini delle elezioni del rappresentante degli Atleti presso il Consiglio Direttivo dell’Associazione. Essi durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico.
d) dai Consiglieri Onorari a vita, nominati dal Presidente dell’Associazione in un numero massimo di tre per ciascun mandato, allo scopo di onorare in modo degno e duraturo la generosa intraprendenza e l’appassionata operosità di quanti distintisi nello svolgimento dell’incarico consiliare.
I Consiglieri dovranno:
– essere maggiorenni ed in regola con la quota sociale;
– dichiarare in modo palese la loro accettazione se eletti dall’Assemblea;
– rispondere dell’andamento finanziario dell’associazione verso l’Assemblea.
I Consiglieri dimissionari e deceduti durante il periodo di mandato nonché i Consiglieri che risulteranno non partecipanti, senza giustificato motivo, consecutivamente a tre adunanze del Consiglio Direttivo saranno sostituiti con i primi dei non eletti ad esclusione della cooptazione.
Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e, quali invitati permanenti, senza diritto di voto deliberativo, i Presidenti delle commissioni in essere, uno o più rappresentanti degli enti soci di cui all’art. 9, penultimo capoverso del presente Statuto e coloro che rivestono la carica di Direttore Tecnico nelle sezioni sportive riconosciute dal C.O.N.l. od hanno pari funzioni in seno alle altre sezioni. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute (autorizzate), documentate e quietanziate in ragione della carica, per la durata dell’incarico coincidente con il quadriennio olimpico. E’ fatto divieto, inoltre, per gli Amministratori ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina sportiva.
ART. 23
La carica di Consigliere è incompatibile con incarichi ricoperti in altre associazioni la cui attività, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia in contrasto con gli interessi dell’Associazione.
ART, 24
Il Consigliere decade qualora incorra nei provvedimenti di cui all’art 12 del presente Statuto.
Art.25
II Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti, con votazione segreta:
– Il Cassiere Tesoriere;
– Gli Ispettori al Patrimonio.
Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo potrà nominare quale Cassiere Tesoriere anche persona estranea al Consiglio Direttivo stesso che, per le mansioni esecutive che svolge, potrà essere ricompensato.
In caso di rinuncia o decesso di uno o più membri incaricati di dette funzioni, il Consiglio Direttivo provvederà ad una nuova nomina valida fino al compimento del mandato in corso del membro sostituito.
Il Consiglio Direttivo affida inoltre, con votazione palese, gli incarichi necessari alla gestione sociale.
Art. 25 bis
Il coordinatore di Sezione delle sezioni affiliate a F.S.N., E.P.S., e D.S.A., viene eletto dall’Assemblea dei soci sezionali.
Le sezioni affiliate a F.S.N., E.P.S., e D.S.A., nell’espletamento degli adempimenti relativi alla convocazione delle Assemblee dei soci sezionali, all’accertamento dei diritti di partecipazione e di voto alle Assemblee dei soci sezionali ed alle deliberazioni delle Assemblee dei soci sezionali sono tenute all’osservanza delle norme e delle direttive emanate in materia dal C.O.N.I. e dalle federazioni di appartenenza.
Art 26
Il Consiglio Direttivo è convocato periodicamente, non meno di una volta al mese, dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta motivata scritta da almeno sei Consiglieri.
Art 27
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza palese di voti tra i Consiglieri presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente oppure di almeno sette Consiglieri.
Art. 28
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- curare l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
- redigere il bilancio consolidato consuntivo annuale da sottoporre al giudizio dell’Assemblea generale;
- esaminare domande di ammissione di nuovi Soci;
- adottare i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 12, ratificati dall’Assembiea dei Soci;
- determinare l’entità delle quote sociali da proporre all’Assemblea;
- stabilire la composizione numerica del Consiglio Direttivo da proporre all’Assemblea;
- fissare la data di convocazione delle Assemblee;
- esaminare eventuali proposte di varianti allo Statuto vigente;
- autorizzare la costituzione o la soppressione di sezioni sportive e culturali e determinare norme per il loro funzionamento;
- esaminare le norme ed i regolamenti di servizio dell’Associazione;
- ratificare le delibere d’urgenza assunte dal Consiglio di Presidenza;
- adottare deliberazioni in ordine a qualsiasi materia che non sia riservata all’Assemblea;
- nominare un membro del Consiglio di Presidenza di cui all’art. 32 dello Statuto Sociale, scegliendo fra i suoi componenti.
ART. 29
Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno presiedute dal Presidente dell’Associazione, od in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di carica o di età presente alla riunione.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
IL PRESIDENTE
ART. 30
Il Presidente, di cui due sono i mandati consecutivi possibili, rappresenta legalmente l’Associazione anche nei confronti di terzi, ed ha la firma responsabile per tutti gli atti sociali.
Egli dà esecuzione a tutti i provvedimenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito nelle sue funzioni da uno dei due Vice Presidenti.
In caso di dimissioni o di decesso del Presidente, o di uno dei Vicepresidenti o del Segretario, si procede ad una nuova elezione del solo Consiglio di Presidenza, che rimane in carica per la parte residua del quadriennio olimpico.
ART. 31
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, il Consiglio di Presidenza, può affidare particolari incarichi di carattere organizzativo, disciplinare od amministrativo a singoli componenti del Consiglio Direttivo.
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ART. 32
Il Consiglio di Presidenza è composto da:
- Il Presidente;
- Due Vice Presidenti;
- Il Segretario.
Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario il Cassiere tesoriere ed i Coordinatori di Sezione decadono dalle rispettive cariche allorché concorrano quali candidati a ricoprire cariche pubbliche all’interno delle Amministrazioni di Enti Autarchici Locali aventi sede nel Comune in cui è domiciliata l’Associazione.
ART. 33
II Consiglio di Presidenza può assumere deliberazioni di urgenza, con i poteri del Consiglio Direttivo, richiedendone la ratifica nella successiva riunione del Consiglio Direttivo.
SEGRETARIO
ART. 34
II Segretario redige e controfirma i verbali del Consiglio Direttivo, custodisce gli atti sociali, svolge la corrispondenza e coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea.
IL CASSIERE TESORIERE
ART 35
II Cassiere Tesoriere è custode dei valori della Associazione, ne è personalmente responsabile, e li impegna in osservanza alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Cura il servizio di cassa, tiene la contabilità, con l’obbligo di presentare la situazione finanziaria documentata ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo o dei Revisori dei Conti.
SEZIONI
ART. 36
Nell’ambito dell’Associazione è ammessa la costituzione delle sezioni culturali, ricreative e per ogni attività sportiva che operino in autonomia con gli scopi sociali.
Le sezioni sportive, affiliate alle rispettive Federazione Nazionali riconosciute dal CONI, sono tenute al rispetto delle normative federali e rappresentano presso le relative federazioni i Soci regolarmente tesserati alle stesse.
Alle dette Sezioni sono riconosciute l’autonomia organizzativa, quella agonistica e quella tecnica di loro specifica competenza, fermo restando che in materia di collaborazioni nell’area tecnica le decisioni circa incarichi e rescissioni saranno prese di comune accordo tra i coordinatori di sezione ed il Consiglio di Presidenza
Tutte le Sezioni dovranno redigere un preventivo ed un rendiconto economico finanziario annuale, che dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
ART. 36 bis
Ogni singola sezione è dotata di un suo regolamento, condiviso con il Consiglio Direttivo della Polisportiva, che ne disciplina la partecipazione alla federazione di riferimento.
Ogni sezione, pertanto, deve provvedere all’elezione del suo Consiglio Sezionale e il Presidente della stessa è il Presidente della Associazione.
I soci atleti saranno tesserati alla federazione di riferimento. Le singole sezioni sportive hanno l’obbligo di confrontarsi con le direttive del CONI, CIO e Federazione di riferimento.
ISPETTORI DEL PATRIMONIO
ART. 37
Gli Ispettori al Patrimonio sociale sovraintendono all’amministrazione e conservazione dei beni dell’Associazione, in sede e fuori sede, nei limiti e con le attribuzioni stabilite dal Consiglio Direttivo.
REVISORI DEI CONTI
ART. 38
I revisori dei Conti eletti dell’Assemblea Generale Ordinaria in numero di tre effettivi e due supplenti, durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili. Essi esercitano il controllo amministrativo e finanziario sulle attività dell’Associazione, verificando il bilancio consuntivo annuale redatto dal Consiglio Direttivo e preparano la relazione da presentare all’Assemblea. I Sindaci revisori dei Conti hanno diritto di partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo il loro parere sugli argomenti che a loro giudizio interessano amministrativamente la vita dell’Associazione.
ART 39
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.
ESERCIZIO SOCIALE – AVANZI DI GESTIONE
ART 40
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
ART 41
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi riserve e capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi per la realizzazione delle attività e di quelle ad esse connesse.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART 42
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri – non facenti parte del Consiglio Direttivo – anche estranei all’Associazione, nominatidall’Assemblea Generale che durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili.
Sono compiti del Collegio dei Probiviri:
esaminare, in sede di appello i ricorsi in materia disciplinare con decisione definitiva;
esprimere il parere consultivo sulle questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo esame;
decidere sulle controversie tra i Soci, ovvero tra questi e l’Assemblea.
TITOLO IV
SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
ART.43
Lo scioglimento dell’Associazione avviene secondo quanto disposto dall’art.21
ART. 44
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 45
Labandiera e l’archivio sociale saranno consegnati al Comune della città di Biella per la loro conservazione.
TITOLO V
CLAUSOLA COMPROMISSORIA – VARIE
ART 46
I soci si impegnano a non addire in nessun modo alle vie legali per le loro eventuali controversie o divergenze con l’Associazione, o per quelle che dovessero sorgere tra di loro pur dipendenti dalla vita sociale; tali questioni saranno decise inappellabilmente dal Collegio dei Probiviri.
ART 47
Ciascun socio riconosce che l’Associazione non assume responsabilità di sorta nei confronti dei partecipanti allo svolgimento delle manifestazioni da essa promesse ed organizzate anche se con intenti sportivi ed agonistici.
ART.48
Per quanto nondisposto valgono le norme di legge e regolamenti in materia di “Associazione non riconosciuta”. Il presente Statuto Sociale è stato approvato dall’Assemblea dei Soci nell’adunanza del 5 dicembre 2017.